“Pertanto l’abbandono dell’impiego lavorativo (…) [da parte di uno dei coniugi] non rileva ai fini dell’esclusione dell’assegno divorzile o della sua quantificazione, dovendosi presumere, in difetto di adeguata prova contraria, che sia stata una scelta condivisa tra i coniugi. Per altro verso, poi, anche la natura perequativa dell’assegno (…) e la notevole disparità patrimoniale degli ex coniugi escludono, a ben vedere, la rilevanza della (…) cessazione lavorativa.”