“per gli atti introduttivi del giudizio di merito la procura alle liti è richiesta affinchè il difensore possa esercitare nel processo lo jus postulandi in rappresentanza della parte che la ha conferita. Non è necessario, peraltro, ai fini della sua validità, che essa sia trascritta nella copia dell’atto notificata alla controparte, occorrendo invece che la stessa figuri sull’originale dell’atto stesso, perchè risulti rispettato il requisito della tempestività prescritto dall’art. 125 c.p.c., comma 2.”
“Proprio con riguardo all’atto di precetto (…) la mancata trascrizione della procura sulla copia notificata non è causa di nullità dell’atto, dovendosi anzi rilevare come la disposizione di cui all’art. 125 c.p.c., comma 1 – che prescrive la sottoscrizione delle parti sia nell’originale che nella copia degli atti – non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell’atto stesso ed è valida anche se non trascritta nella copia notificata.”