Tribunale di Pescara – Sentenza 15.01.2025 n. 32/2025 – Giudice Dott.ssa Ursoleo – RG n. 459/2024

Tribunale di Pescara – Sentenza 15.01.2025 n. 32/2025 – Giudice Dott.ssa Ursoleo – RG n. 459/2024

“Non è necessario, ai fini della sua validità degli atti introduttivi del giudizio, che la procura alle liti sia trascritta nella copia dell’atto notificata alla controparte, occorrendo invece che la stessa figuri sull’originale dell’atto stesso, perchè risulti rispettato il requisito della tempestività prescritto dall’art. 125 c.p.c., comma 2.”

“Con riguardo all’atto di precetto, la mancata trascrizione della procura sulla copia notificata non è causa di nullità dell’atto, dovendosi anzi rilevare come la disposizione di cui all’art. 125 c.p.c., comma 1 – che prescrive la sottoscrizione delle parti sia nell’originale che nella copia degli atti – non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell’atto stesso ed è valida anche se non trascritta nella copia notificata.”

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