Tribunale di Pescara – Sentenza 28.05.2025 n. 599/2025 – Giudice Dott.ssa Di Cintio – RG n. 1594/2023

Tribunale di Pescara – Sentenza 28.05.2025 n. 599/2025 – Giudice Dott.ssa Di Cintio – RG n. 1594/2023

“La domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammissibile, stante l’inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi, perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione del contratto nell’errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena. Nel caso, poi, di violenza psichica, non sussiste alcuna falsa rappresentazione della realtà del dichiarante, il quale invece la percepisce correttamente nella sua effettività a lui sfavorevole, e tuttavia l’accetta sotto la pressione della minaccia; quindi l’elemento costitutivo di questo vizio della volontà esclude quello degli altri due. Giova, altresì ricordare che, per un verso, “l’errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l’effetto invalidante dell’errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione; il relativo accertamento rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato”; per altro verso “in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell’art. 1439 cod. civ., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del “deceptus”, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell’art. 1429 cod. civ. In particolare, ricorre il “dolus malus” solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza”

Icon_pdf_file
Scarica il PDF