Tribunale di Pescara – Sentenza 11.03.2025 n. 297/2025 – Giudice Dott.ssa Medica – RG n. 1052/2023

Tribunale di Pescara – Sentenza 11.03.2025 n. 297/2025 – Giudice Dott.ssa Medica – RG n. 1052/2023

“Il notaio, nell’adempimento delle obbligazioni connesse all’esercizio dell’attività professionale svolta, è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell’obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio voluto dalle parti, con la conseguenza che l’inosservanza di tali obblighi accessori dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità.”

“Il notaio, incaricato della redazione di un contratto per la compravendita di immobile, non può quindi limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell’atto, rientrando tra i doveri del professionista non solo l’obbligo di informazione dei contraenti in merito a tutte le circostanze rilevanti ai fini della stipula dell’atto, ma anche il dovere di consiglio ovvero di dissuasione, consistente nell’avvertire le parti di tutte le circostanze utili o rilevanti ai fini del rogito, allo scopo di porre in condizione i contraenti di stipulare un atto valido.”

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