“Il reato di ricettazione presenta una struttura complessa, inserendosi nello schema di un precedente delitto, dalla consumazione del quale origini il possesso di una res, poi acquistata, ricevuta ovvero occultata dal ricettatore. Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso.”
“In tema di furto, sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere dell’auto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo all’azione furtiva; tale circostanza ricorre non solo in relazione all’azione furtiva avente per oggetto l’auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili. In tali casi, il reato è comunque procedibile a querela della persona offesa.”
“La fattispecie di reato ex art. 496 c.p. non richiede il perseguimento di un fine specifico per la sua configurabilità, essendo sufficiente che l’agente faccia dichiarazioni mendaci al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni o dell’esercizio che l’abbiano interrogato sull’identità, sulla qualità della propria o altrui persona ovvero sullo stato, a nulla rilevando i motivi che lo abbiano a ciò determinato.”