“Non è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità quando l’interruzione riguardi un singolo atto o il turbamento della sua regolarità, senza che tale comportamento abbia inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell’ufficio, non potendo assumere rilievo eventuali interferenze esterne che, per gli effetti minimali che producono, rientrano nella ordinaria sfera di maleducazione, sgarbo o petulanza, ovvero nella fisiologica prevedibilità delle tensioni umane connesse alle forme, ai tempi e alle modalità dell’intervento posto in essere da un pubblico ufficiale, tanto da essere agevolmente controllabili o superabili attraverso i “normali meccanismi di difesa” di cui l’ufficio o il servizio dispone, proprio nella prospettiva di assicurarne la costante continuità di funzionamento.”