“Ove la p.o. sia costituita parte civile – atteso l’interesse anche economico di cui essa è portatrice – la dichiarazione della persona offesa dovrà essere valutata con maggiore cautela da parte del giudicante, e, dunque, rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone, deve essere più rigorosa la valutazione delle sue dichiarazioni ai fini del controllo dell’attendibilità. Individua un criterio di opportunità, nel vaglio delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, l’accertamento del riscontro di altri elementi, con la precisazione che la verifica estrinseca non significa che necessariamente la testimonianza deve essere corroborata da “elementi di riscontro” essendo questi richiesti solo per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma 3° dell’art. 192 c.p.p.”