“In tema di detenzione domiciliare speciale ai sensi dell’art. 47 quinquies l. n. 354 del 1975, l’allontanamento ingiustificato della condannata dal proprio domicilio, protrattosi non oltre le dodici ore, non è punito ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. pen. (richiamato dall’art. 47 sexies della predetta legge), essendo valutabile solo in sede disciplinare e per l’eventuale revoca del beneficio, ferma la responsabilità per gli eventuali reati commessi durante l’allontanamento.”