“La circostanza del fatto di lieve entità di cui all’art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110 si applica a tutte le armi improprie indicate nell’art. 4, comma secondo, legge cit. e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi: di conseguenza, l’attenuante in questione può trovare applicazione anche per il porto di una cesoia, quale strumento che può avere anche usi alternativi leciti.”