Tribunale di Pescara – Sentenza 30.05.2025 n. 600/2025 – Giudice Dott.ssa Villani – RG n. 1401/2022

Tribunale di Pescara – Sentenza 30.05.2025 n. 600/2025 – Giudice Dott.ssa Villani – RG n. 1401/2022

“Non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psicofisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza”.

“Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge”.

“La personalizzazione del danno non si basa su di un automatismo legato al punto di invalidità, ma postula l’individuazione di circostanze di danno “ulteriori” rispetto a quelle “ordinarie” che sono già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare” (…) “Inoltre il pretium doloris è considerata voce autonoma rispetto al danno biologico, poiché si riferisce alla sofferenza interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale: trattasi di pregiudizio meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi ma costituisce componente che va accertata, caso per caso, e pertanto, non può considerarsi sempre presente”.

“Va fatta poi applicazione del criterio consolidato e comunque applicato da questo Tribunale per cui compete altresì – anche d’ufficio – il maggior danno sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento derivante dal mancato tempestivo godimento del relativo importo, ai sensi dell’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c., la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi”.

Icon_pdf_file
Scarica il PDF