Tribunale di Pescara – Sentenza 21.08.2025 n. 890/2025 – Giudice Dott.ssa Villani – RG n. 819/2022

Tribunale di Pescara – Sentenza 21.08.2025 n. 890/2025 – Giudice Dott.ssa Villani – RG n. 819/2022

“In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada, l’eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l’intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l’uso dell’ordinaria diligenza. Ciò in quanto l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda. Dunque, la prova sul punto, a carico del danneggiato, deve riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.”

“La circostanza che la vittima, nell’immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell’indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi.”

“La presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell’art. 19 della .1 n. 990 del 1969 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.”

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