“(…) la cessione congiunta dei beni aziendali e del rapporto di locazione (…) non fa venir meno l’autonomia dei due contratti e delle singole obbligazioni assunte dalle parti che lo hanno sottoscritto, al più condizionandone solo alcuni aspetti; il locatore resta obbligato ex art. 1575 c.c. al mantenimento del bene in stato da servire all’uso convenuto nei confronti del nuovo conduttore, sicché l’eliminazione delle infiltrazioni presenti nelle mura del locale era e restava obbligo del locatore stesso, terzo rispetto al cedente e al cessionario.”
“(…) in materia di locazione ad uso commerciale (…) che sostiene la tendenziale irrilevanza delle difformità amministrative e/o urbanistiche per l’esercizio dell’attività da svolgere nell’immobile ai fini della validità del contratto e della responsabilità per inadempimento del concedente, a meno che questi abbia assunto l’obbligo specifico di garantire i necessari titoli abilitativi, oppure manchino in radice i requisiti per il relativo ottenimento. Tanto sul presupposto che costituisca onere del conduttore/affittuario verificare che le caratteristiche dei beni siano adeguate a quanto necessario per lo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi.”