T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 21.07.2025 n. 284 – Pres. Passoni Est. Lomazzi

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 21.07.2025 n. 284 – Pres. Passoni Est. Lomazzi

“In relazione alla licenza di porto di fucile, occorre evidenziare che l’Autorità di Pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt.10, 11, 42, 43 del R.D. n.773 del 1931, di una lata discrezionalità nell’apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica.”

“La legislazione, infatti, affida alla predetta Autorità il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di rigetto o revoca della domanda di porto d’armi, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.”

“Pertanto, in base al quadro normativo di riferimento, il titolare della licenza di porto di fucile, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso (cfr. TAR Lombardia, I, n.514 del 2019, TAR Lazio, I ter, n.8154 del 2018).”

“In altri termini va rilevato che, nel valutare l’affidabilità del soggetto circa il possesso e l’uso corretto delle armi, i poteri dell’Autorità di Pubblica Sicurezza sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, sicchè i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, rientrando nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell’arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale (cfr. TAR Campania, V, n.5812 del 2017).”

Icon_pdf_file
Scarica il PDF