Tribunale di Pescara – Sentenza 17.09.2025 n. 952/2025 – Giudice Dott.ssa Di Cintio – RG n. 3264/2022

Tribunale di Pescara – Sentenza 17.09.2025 n. 952/2025 – Giudice Dott.ssa Di Cintio – RG n. 3264/2022

“L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve decidere se l’ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pronunciandosi dunque nel merito della domanda e delle eccezioni delle parti. Pertanto, svolgendosi lo stesso secondo le regole ordinarie, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Sempre in virtù dei principi generali, parte opponente, convenuta in senso sostanziale, deve prendere posizione in maniera specifica, contestandoli, sui fatti costitutivi della domanda attorea”.

“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una mera dichiarazione unilaterale, indirizzata all’altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costruito, onde, quando tale rapporto, per sua natura o per suo contenuto o sviluppo, viene da essere contestato , la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può , attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene) assurgere a prova di quanto in esso contenuto, valendo semmai a mero indizio”.

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