“(…) in caso di nullità del contratto di locazione, il conduttore ha diritto di ripetere a norma dell’art. 2033 c.c. i canoni versati al momento della esecuzione del contratto”.
“(…) il mutamento del rito non travolge gli effetti sostanziali e processuali della domanda e lascia immutate le preclusioni e le decadenze già maturate, ragion per cui l’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e di documenti non consente alle parti di proporre domande nuove”. [fattispecie nella quale parte ricorrente aveva spiegato, per la prima volta nella memoria integrativa, una domanda volta al pagamento di un’indennità di occupazione per il mancato godimento del bene/immobile occupato senza titolo dal resistente]