Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1-bis, e 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Amministrazione destinataria di un’istanza del privato, in applicazione del generale obbligo di buona fede procedimentale, ha infatti il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, persino nelle fattispecie in cui ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza.
La presenza di atti interlocutori e/o la pendenza di un’istruttoria non sono idonei a far venir meno l’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. (e, dunque, l’interesse alla definizione del ricorso), permanendo l’obbligo di provvedere, nei termini di legge (nella specie palesemente e senza alcun motivo violati) in senso positivo o negativo sull’istanza del privato.