27 Nov T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 03.11.2025 n. 415 – Pres. Passoni Est. Giardino
Il ricorso in forma collettiva, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è proponibile soltanto quando vi sia omogeneità delle posizioni soggettive fra gli interessi dei ricorrenti e identità di situazioni sostanziali e processuali (ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 09.08.2021, n. 5801 e Cons. St., sez. III, sent. 21.05.2021, n. 3964).
Il ricorso giurisdizionale collettivo è ammissibile ove sussistano, cumulativamente, un requisito di segno negativo, consistente nell’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l’accoglimento delle istanze degli altri, nonché un requisito di carattere positivo, rappresentato dall’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 18.03.2021, n. 2341).
Inoltre, il ricorso collettivo è ritenuto ammissibile solo ed esclusivamente se è fornita la prova ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio sulla causa petendi della domanda ai fini dell’accertamento di una condizione dell’azione, dell’identità della situazione sostanziale e processuale (identità petitum, causa petendi, oggetto impugnativa, motivi) e dell’assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale (Cons. Stato, sez. III, n. 4363/2019, Cons. Stato, sez. IV, n. 2700/2017, Cons. Stato, sez. IV, n. 6520/2020).
Gli atti regolamentari o i provvedimenti amministrativi a carattere generale non sono immediatamente impugnabili quando la lesione non derivi direttamente dagli stessi, ma solo dai successivi atti esecutivi, i cui contenuti non siano già preordinati e vincolati dalla fonte regolamentare. Sono, invece, immediatamente impugnabili quando tale vincolo sia configurabile e gli atti da emanare in base al regolamento assumano quindi carattere di mera
applicazione delle norme in esso contenute (Consiglio di Stato, sez, V, sentenza 22.08.2025, n. 7098, ma in precedenza già Cons. Stato, sez. V, 01.10.2018, n. 5619; sez. V, 13.06.2016, n. 2518; sez. IV, 17.03.2003, n. 1379; sez. V, 27.04.1990; n. 379; sez. V, 09.12.1986, n. 601).
Nell’ambito della categoria dei regolamenti amministrativi, si devono distinguere i regolamenti cd. volizione preliminare dai regolamenti cd. volizione azione in quanto, mentre i primi, insuscettibili di produrre autonome lesioni sulla sfera giuridica altrui, non devono formare oggetto di impugnativa autonoma nel termine decadenziale, i secondi, con riferimento alle disposizioni immediatamente lesive, dovevano essere immediatamente impugnati posta, in difetto, la stabilizzazione dei relativi effetti (ex multis C.g.a. Reg. Siciliana, 12.03.2021, n. 209; Cons. Stato, sez. V, 28.06.2016, n. 2927).
La regola generale posta dalla Regione Abruzzo, con la L.R. n. 41/2012, è quella della tendenziale compatibilità della ubicazione delle case funerarie nell’intero territorio comunale con finalità di liberalizzazione dell’esercizio dell’attività di impresa della casa funeraria. Tale regola può, tuttavia, essere derogata dai Comuni mediante l’esercizio di un potere teso espressamente a limitare o escludere la realizzazione di tali strutture in ‘ulteriori ambiti del proprio territorio’ (evidentemente diversi dalle zone A e B di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968 ove è già vietato l’insediamento) o in determinati immobili, previa esplicitazione di una ‘motivazione rafforzata’.
La proposizione secondo cui ‘la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale’ va intesa nel senso che la motivazione degli atti normativi pur non essendo necessaria, non per questo è vietata. Se è vero, infatti, che in termini generali gli atti normativi e quelli a contenuto di carattere generale sono sottratti all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 (perché non sono idonei ad incidere su situazioni giuridiche soggettive o interessi concreti), ciò tuttavia non osta a che il Legislatore regionale, nel dettare la disciplina inerente ai procedimenti amministrativi riconducibili a materie di propria competenza legislativa (esclusiva o concorrente), possa introdurre specifiche ipotesi per le quali imporre un obbligo motivazionale dei suddetti atti per esigenze di trasparenza ed a garanzia del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa.