T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 29.10.2025 n. 382 – Pres. Passoni Est. Balloriani

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 29.10.2025 n. 382 – Pres. Passoni Est. Balloriani

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo ‘scorrimento’ della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il ‘diritto all’assunzione’.

Ove, invece, venga censurata la scelta dell’ente pubblico di coprire i posti della pianta organica, non mediante ‘scorrimento’ della graduatoria del precedente concorso, bensì con altra procedura, la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione della diversa procedura (ed es. concorso interno, mobilità, etc.); dunque, si è in presenza di una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 (Cassazione, Sezioni Unite, n. 26272/2016; Cassazione 6159/2025).

L’aspettativa allo scorrimento della graduatoria nel periodo della sua vigenza non corrisponde a un diritto dell’interessato, tuttavia, nel momento in cui l’Amministrazione decide di assumere soggetti corrispondenti alle professionalità collocate in graduatoria, pubblicando un nuovo bando, sorge l’interesse qualificato e differenziato di chi è collocato in posizione utile in quella graduatoria a far rispettare l’obbligo di cui all’articolo 35, comma 5 ter, D.Lgs. 165/2001.

La questione dei cd. motivi intrusi, benché possa influire sulla ammissibilità del ricorso quando incida sulla stessa specificità e individuabilità degli stessi, assume maggior rilievo sul piano dell’esclusione della possibilità di far valere l’omessa pronuncia come vizio revocatorio (Consiglio di Stato, sentenza n. 7509/2024).

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