16 Dic T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 09.12.2025 n. 489 – Pres. Passoni Est. Giardino
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Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sul generale criterio del petitum sostanziale, che deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronunzia che si chiede al giudice, quanto bensì in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati.
L’art. 63, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione di tutte le vertenze aventi ad oggetto i rapporti di lavoro pubblico privatizzato o contrattualizzato – così definiti in quanto regolati, oltre che dal D.lgs. n. 165/2001 e da norme speciali, dalle leggi che disciplinano il lavoro subordinato nell’impresa (su tutte il codice civile e lo Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi e dal contratto individuale – con la sola esclusione delle controversie relative alle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione e con espressa inclusione di quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale.
Il termine ‘concorsuale’ deve essere interpretato in senso restrittivo, nel senso che la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quella caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i ‘vincitori’, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 10360 del 20.08.2021).
In sostanza, sono concorsuali sia le procedure connotate dall’espletamento di prove, ma comunque libere nella modalità, purché la procedura concreti una selezione tra diversi, sia i concorsi per soli titoli. Non danno invece luogo a procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo: assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista, giacché il possesso dei requisiti e l’idoneità si valutano in termini assoluti, senza dar luogo ad una graduatoria di merito.
Pertanto, la procedura pubblica volta alla formazione di un elenco interno aziendale di psicologi per l’affidamento di incarichi di psicologi di base non presenta lo schema tipico del pubblico concorso, non venendo in considerazione una selezione comparativa con nomina di una commissione e giudizio di idoneità finale dei candidati, ma soltanto una verifica del possesso dei requisiti prescritti in termini assoluti dall’avviso.