“Considerato che la sanzione di improcedibilità della domanda giudiziale non consegue al mancato invito entro il termine di quindici giorni assegnato dal Giudice, quanto piuttosto al mancato esperimento dell’invito alla negoziazione entro il termine di celebrazione della udienza di rinvio del processo, in quanto l’inerzia della parte non può pregiudicare il tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocare un ingiustificato allungamento dei tempi di definizione del giudizio sine die, ne consegue che, qualora, (…), la parte onerata non abbia provveduto ad inoltrare l’invito a tutte le parti processuali entro il termine massimo dell’udienza di rinvio, la domanda va dichiarata improcedibile”.