Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell’art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall’interesse del creditore all’adempimento e, cioè, dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio sebbene la riduzione della penale non debba essere rigidamente ed esclusivamente correlata con l’effettiva entità del danno. Peraltro, l’estensione di tale potere officioso spettante al Giudice, non è impedito neanche dall’accordo delle parti.