“L’art. 164 bis disp. att. c.p.c., può applicarsi anche alle divisioni endoesecutive. A fondamento di tale assunto si evidenzia la correlazione funzionale esistente tra la divisione endoesecutiva e l’esecuzione forzata: il giudizio con cui si procede alla divisione endoesecutiva ed in cui il fine ultimo è proprio quello di consentire la progressione della procedura esecutiva, pur costituendo una parentesi di cognizione nell’ambito del procedimento esecutivo – dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase – è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato. Il carattere funzionale della divisione endoesecutiva rispetto all’esecuzione forzata ed allo scopo satisfattivo da quest’ultima perseguito conduce a ritenere che non vi siano ostacoli all’applicazione dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. nelle divisioni endoesecutive.”