“[A norma dell’art.2050 cc] con l’espressione attività pericolosa, viene definita quella attività che è potenzialmente dannosa di per sé stessa e ciò per il rischio ineliminabile di danni che essa può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati. Sotto tale profilo, anche una disciplina sportiva, nel corso della cui pratica si sia prodotto il danno, se risulti di per sé connotata da un rischio tale da ritenerla attività pericolosa, potrebbe dar luogo ad una responsabilità ex art. 2050 c.c. (…) l’atleta, impegnato in una manifestazione agonistica connotata da un rischio tale da qualificarla come attività pericolosa, che abbia accettato di esporsi a quegli incidenti di cui può essere prevedibile la verificazione, in quanto derivanti da eventuali inevitabili errori del gesto sportivo proprio o degli altri atleti, impegnati nella gara, non esime l’organizzatore dall’obbligo di adottare tutte quelle misure e cautele atte ad evitare che si producano, a carico dell’atleta o del partecipante all’attività sportiva, conseguenze dannose più gravi di quelle normali, cautele che mirano quindi a contenere il rischio nei normali limiti confacenti alla specifica attività sportiva, apprestando le opportune cautele nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi.