“(…) il soggetto che ha stipulato un’assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte del proprio assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea, sussistendo tale diritto sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita. Tale diritto può essere negato soltanto in due ipotesi: quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (…) e quando le spese di resistenza sostenute dall’assicurato siano state superflue, eccessive o avventate”.