“(…) il legittimario che esercita l’azione di riduzione di una donazione dissimulata e agisce per l’accertamento della simulazione del contratto dissimulante la donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall’art. 1417 c.c., atteso che la sua azione è strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, ha ad oggetto un diritto personale (quale è quello alla riserva della quota ereditaria) e determina una posizione contrapposta a quella del de cuius”.