“Gli effetti della garanzia per evizione conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa della futura evizione. La condizione soggettiva del venditore e degli acquirenti è irrilevante ai fini della sussistenza dell’evizione, in quanto tale garanzia mira a ripristinare la situazione economica dell’acquirente quale era prima dell’acquisto”.