Ai sensi dell’art.18 D. Lgs.261/1999 “Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all’art. 358 del codice penale” e solo “Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti”. Di conseguenza, ove non si configuri vera e propria notificazione a mezzo posta, il portalettere che redige la distinta non riveste la qualifica di pubblico ufficiale.