03 Feb T.A.R. Abruzzo – L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 18.11.2025 n. 509 – Pres. Panzironi – Est. Perpetuini
A seguito della novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione di dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della ‘sanatoria’ di cui all’art. 21 octies della legge n. 241/1990.
L’accoglimento del ricorso per un vizio procedimentale non rende automaticamente accoglibile anche la domanda risarcitoria, dovendosi per quest’ultima valutare la spettanza del bene della vita sotteso all’istanza della ricorrente.
In proposito, va ricordato il principio a mente del quale l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità dell’amministrazione; con specifico riferimento all’elemento psicologico la colpa della pubblica amministrazione viene individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’amministrazione (Consiglio di Stato, sez. III, 04.03.2019, n. 1500).
Nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, il riconoscimento del risarcimento è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della pubblica amministrazione. Ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto o al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico.