Sono insanabili, ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30.09.2003, n. 269, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ambientale e paesistico o, comunque, a vincoli di inedificabilità anche relativa (Cons. Stato, Sez. VI, 26.07.2023, n. 7318) a meno che non ricorrano in modo congiunto le seguenti condizioni: – si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; – pur se realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; – possano essere ritenute di minore rilevanza in quanto corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); – che sia stato acquisito il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Tra le opere sanabili non rientrano, pertanto, gli ampliamenti e i cambi di destinazione d’uso, anche parziali, di immobili preesistenti in zona vincolata.