T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 30.01.2026 n. 45 – Pres. Passoni – Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 30.01.2026 n. 45 – Pres. Passoni – Est. Giardino

Il giudice ha il dovere di decidere la controversia secondo l’ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione (Adunanze plenarie 25.02.2014, n. 9, 03.06.2011, n. 10, e 07.04.2011, n. 4).

Sussistono le ‘ragioni assolutamente eccezionali’ di cui all’art. 5 del R.D. n. 1611/1933 (che legittimano le amministrazioni assoggettate al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato a richiedere l’assistenza di avvocati del libero foro) nel caso in cui la tesi difensiva della amministrazione consiste nella deduzione del contrasto tra la normativa interna e la normativa unionale: infatti, si palesa una potenziale ipotesi di conflitto di interesse, considerato che all’Avvocatura dello Stato compete istituzionalmente difendere, innanzi alle Corti sovranazionali, la conformità del diritto interno a quello eurounitario.

Ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, della legge n. 287/1990, l’Autorità garante è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali (tra i quali anche quelli di mero indirizzo), i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

La proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dell’A.G.C.M. è necessariamente preceduta, a pena d’inammissibilità, da una fase precontenziosa (con finalità di deflazione del contenzioso) caratterizzata dall’emanazione, da parte sua, di un parere motivato (nel quale sono segnalate le violazioni riscontrate e sono indicati i rimedi per eliminarli e ripristinare il corretto funzionamento della concorrenza e del mercato) rivolto alla P.A. i cui atti sono sospettati di tal lesione.

L’impugnazione da parte dell’A.G.C.M. di un atto amministrativo che violi le norme a tutela della concorrenza e del mercato è sottoposta ad un termine complessivo perentorio e
non prorogabile di centocinquanta giorni, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla conoscenza dell’atto stesso: la sussistenza di tale termine si desume tenendo conto del termine di sessanta giorni che l’A.G.C.M. ha a disposizione per emettere il proprio parere, dell’altro termine di sessanta giorni entro il quale l’amministrazione destinataria può decidere di conformarvisi e dell’ulteriore termine di trenta giorni, previsto per la proposizione del ricorso vero e proprio (C.d.S., Sez. VI, 15.05.2017, n. 2294; Sez. VI, 30.04.2018, n. 2583).

Permane l’interesse dell’A.G.C.M. a una pronuncia di merito, pure in caso di atto (oggetto di censura, perché in tesi anticoncorrenziale) che abbia ormai esaurito i propri effetti, poiché in tale evenienza, al di là della disciplina dell’art. 34, comma 3, c.p.a., che ricollega il mero accertamento dell’illegittimità dell’atto alla persistenza di un interesse risarcitorio in capo al ricorrente, persiste un peculiare interesse a ricorrere proteso a indirizzare e conformare la futura attività amministrativa (Cons. Stato, sez, VII, sentenza 05.01.2026, n. 75).

Icon_pdf_file
Scarica il PDF