L’intermediario finanziario che non consegni al cliente, al momento dell’acquisto da parte di quest’ultimo di buoni fruttiferi postali, il foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento, nonché la natura e la durata del prodotto venduto, è tenuto al risarcimento del danno per violazione del principio di correttezza buona fede e diligenza professionale. L’onere della prova sulla circostanza di avere adempiuto all’obbligo di “consegnare” all’acquirente il foglio informativo incombe sul venditore.