“Il brevissimo lasso temporale, rispetto all’orario autorizzato, e la circostanza che il prevenuto si attivava per esplicare un’attività capace di garantire mezzi di sostentamento ed il corretto reinserimento sociale costituiscono elementi che escludono di poter ritenere sussistente […] il dolo generico necessario per integrare il reato di cui all’art. 385 c.p.”