La distinzione tra atto di conferma e atto meramente confermativo deve essere ravvisata in un quid pluris che caratterizza l’atto di conferma, il quale, oltre a dichiarare – come l’atto meramente confermativo – l’esistenza di un precedente provvedimento, ne riafferma l’efficacia e la validità all’esito dello svolgimento di una nuova fase istruttoria ovvero della rinnovata valutazione degli interessi coinvolti.
La distinzione tra le categorie di atto di conferma e atto meramente confermativo rileva, sotto il profilo processuale, ai fini dell’impugnazione, non richiesta per l’atto meramente confermativo, ma necessaria per l’atto di conferma, a pena di improcedibilità del ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento confermato.