31 Mar T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 07.02.2026 n. 53 – Pres. Passoni – Est. Giardino
Il rito del silenzio di cui all’art. 31 del codice del processo amministrativo è invocabile nel caso in cui siano decorsi i termini per la conclusione del procedimento, al fine di far dichiarare l’obbligo di provvedere e, quindi, di chiudere il procedimento stesso.
L’azione diretta a far aprire un procedimento che dovrebbe sfociare nell’adozione di generici provvedimenti di messa in sicurezza di un immobile pericolante ovvero di un’ordinanza contingibile e urgente, è pacificamente qualificato dall’art. 54 T.U.E.L. e dalla relativa costante giurisprudenza come procedimento d’ufficio, rientrante nella piena discrezionalità del Comune (Tar Calabria, Reggio Calabria, sent. 19.05.2020, n. 347, Tar Liguria, 26.07.2016, n. 893).
In caso di poteri amministrativi espressione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale a eventuali istanze volte a sollecitare l’esercizio di siffatto potere non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l’obbligo di provvedere e, quindi, a configurare ipotesi di silenzio – inadempimento, utili per la proficua proposizione del rimedio giurisdizionale offerto dall’art. 117 c.p.a., atteso che la sussistenza o meno dell’obbligo di provvedere o, meglio, di concludere il procedimento amministrativo ex art. 2 della legge n. 241/90 non può genericamente riconnettersi all’inoltro di istanze da parte del privato, bensì deve essere valutato in relazione alle peculiarità che connotano la vicenda prospettata e, quindi, deve essere ragionevolmente escluso ove risulti che l’Amministrazione, tenuta a procedere d’ufficio, ha adottato la decisione finale (Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, sentenza n. 13750/2015).