T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 09.03.2026 n. 121 – Pres. Passoni – Est. Balloriani

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 09.03.2026 n. 121 – Pres. Passoni – Est. Balloriani

L’art. 111 c.p.c. è applicabile anche al processo amministrativo alla luce del rinvio previsto dall’articolo 39 c.p.a..

Da ciò deriva che se, nel corso del processo, si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il giudizio prosegue tra le parti originarie (pur potendo il successore a titolo particolare intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante esserne estromesso) e, inoltre, la sentenza pronunciata contro l’alienante spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.

Per sorreggere l’atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.

Pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne e a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame.

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