Tribunale di Pescara – Sentenza 05.01.2026 n. 14 – Giudice Dott. Cingolani

Tribunale di Pescara – Sentenza 05.01.2026 n. 14 – Giudice Dott. Cingolani

In tema di segnalazioni a sistemi di informazione creditizia privati, grava sull’intermediario l’onere di provare non solo l’invio del preavviso di prima segnalazione al debitore, ma anche il rispetto dell’ordine temporale tra preavviso e prima segnalazione, dovendo quest’ultima intervenire solo dopo che il preavviso sia stato portato a conoscenza dell’interessato nei termini stabiliti dalla disciplina di settore; ne consegue che, ove l’intermediario non fornisca prova rigorosa dell’adempimento di tali obblighi, la segnalazione ai sistemi di informazione creditizia deve ritenersi illegittima e lesiva dei diritti dell’interessato, a prescindere dalla sussistenza oggettiva del debito o dall’effettivo ritardo nei pagamenti, con conseguente responsabilità dell’intermediario per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla indebita segnalazione.

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