04 Giu Tribunale di Pescara – Sentenza 09.01.2025 n. 44/2025 – Giudice Dott.ssa Marganella – RG n. 3536/2023
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“La penale di cui all’art. 1382 c.c., e cioè la prestazione che uno dei contraenti si è obbligato ad eseguire in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale, costituisce oggetto di un debito non di valore ma di valuta. Pertanto, ove a sua volta tale prestazione non sia eseguita o sia eseguita in ritardo, per essa sono dovuti – ricorrendone le specifiche condizioni – gli interessi moratori e l’eventuale ulteriore risarcimento del danno...