Art. 1957 C.C. Tag

"Il fideiussore rimane obbligato a condizione che il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate; ove il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione al termine dell’obbligazione principale si applica la medesima regola anche se il creditore, nel caso di specie, avrà a disposizione un termine minore corrispondente a due mesi per esercitare l’istanza contro il debitore (1957 c.c.). Inoltre, se è stato stipulato il...

“La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, dall’art. 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente”. Scarica il PDF ...