Decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria Tag

“La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, dall’art. 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente”. Scarica il PDF ...