19 Mag A.R. Abruzzo – L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 30.03.2026 n. 194 – Pres. Panzironi – Est. Allegretta.
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L’accreditamento istituzionale disciplinato dall’art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 costituisce esclusivamente un presupposto di idoneità qualitativa, ovvero una condizione necessaria ma non sufficiente per l’accesso al finanziamento pubblico, il quale ultimo resta ancorato alla definizione del fabbisogno prestazionale e alla correlata fissazione dei tetti di spesa (attività che richiedono un delicato bilanciamento tra la tutela della salute e l’ineludibile esigenza di equilibrio economico del bilancio sanitario regionale).Non è possibile postulare l’esistenza di un automatismo giuridico...