art. 1227 c.c. Tag

"In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., coloro che, in ragione dell’effettiva disponibilità di un’area ne siano i concreti utilizzatori, hanno l’obbligo di custodire il bene in modo tale da prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa detto bene e ciò in ragione della loro prossimità alla fonte di pericolo, con conseguente obbligo di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui. Pertanto, l’utilizzatore-custode del bene,...

"Nello specifico caso di responsabilità civile per danni da cose in custodia, rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e...

"La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non a un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore/ricorrente compete provare l'esistenza...