art. 217 comma 2 R.D. 267/1942 (ora art. 323 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) Tag

"La bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di 'previsione espressa' non equivale a quella di 'previsione esplicita' e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale.""L'oggetto del reato di bancarotta semplice documentale...