21 Gen Tribunale di Pescara – Sentenza 02.07.2025 n. 728/2025 – Giudice Dott.ssa Medica – RG n. 4136/2022
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“La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia è l’art 2051 c.c, che recita “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Ad integrare la responsabilità è quindi necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di...