Danno da cose in custodia Tag

“La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa,...

"Nello specifico caso di responsabilità civile per danni da cose in custodia, rispetto alle strade aperte al pubblico transito, la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e...

“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia si fonda non su un comportamento o un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non a un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore/ricorrente compete provare l’esistenza...