Divieto di un secondo giudizio Tag

"In base al principio generale contenuto nell’art. 649 c.p.p., le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28, devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempre che i due processi abbiano ad aggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello...

"Non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del...