Esclusione colpa custode Tag

"In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., coloro che, in ragione dell’effettiva disponibilità di un’area ne siano i concreti utilizzatori, hanno l’obbligo di custodire il bene in modo tale da prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa detto bene e ciò in ragione della loro prossimità alla fonte di pericolo, con conseguente obbligo di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui. Pertanto, l’utilizzatore-custode del bene,...