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"Qualora il proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale, senza alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale, provveda a modificare una parte del tetto trasformandola in terrazza (od occupandola con altra struttura equivalente od omologa) a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere illecita, poiché non può invocarsi, a sostegno della legittimità dell'intervento, l'applicabilità dell'art. 1102 c.c., vertendosi non in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì dell'appropriazione di una...