06 Feb Tribunale ordinario di Pescara – sentenza n.16-2024
“L’art. 116, comma 15, D.Lvo n. 258/1992, punisce colui che, recidivo nel biennio, conduca un veicolo sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita o, ancora, perché revocata o
mai rinnovata per mancanza dei requisiti necessari.
Il D.lgs. 15.1.2016 n. 8, entrato in vigore il 6.2.2016, ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo di “tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda” con l’esclusione di una serie di fattispecie previste sia dal codice penale che dalle leggi speciali (normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti).
Il comma 2 dispone testualmente: “La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonomie di reato”.
L’art. 5 dispone invece che “quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione deH’illecito depenalizzato”. Ai fini della individuazione della nozione di recidiva operante in tale ambito si è infatti precisato come il D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, art. 5 nell’integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente penalmente rilevante “nell’ipotesi di recidiva nel biennio”, abbia stabilito che la recidiva ricorra non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti ima precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio (così Sez. 4, n. 27504 del 26/04/2017, P., Rv. 270707; nello stesso senso Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, P.M. in proc. Dedominici, Rv. 273405, così massimata: “In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi del D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, art. 5 ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è
sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione deH’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato.)”).”.