T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 03.09.2024 n. 373/2024 – Pres. Germana Panzironi – Est. Massimo Baraldi

T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 03.09.2024 n. 373/2024 – Pres. Germana Panzironi – Est. Massimo Baraldi

“Occorre distinguere la fase procedimentale della valutazione della domanda di concessione del contributo, connotata dall’esercizio del potere – discrezionale o vincolato – dell’Amministrazione, a fronte del quale si staglia la situazione soggettiva di interesse legittimo del privato e si radica sempre la giurisdizione del Giudice Amministrativo (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 30 marzo 2018, n. 8049; sentenza 7 gennaio 2013, n. 150; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6) dalla fase successiva alla concessione del contributo, afferente alla sua erogazione o alla sua ripetizione in seno alla quale occorre ulteriormente distinguere a seconda che la controversia riguardi l’annullamento o la revoca del provvedimento di concessione per vizi di legittimità e per contrasto iniziale con l’interesse pubblico ovvero l’esecuzione del rapporto di sovvenzione e l’inadempimento degli obblighi ai quali il provvedimento di concessione è subordinato. Nella prima fattispecie (annullamento o revoca del provvedimento di concessione per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con l’interesse pubblico), la situazione soggettiva del privato che si staglia a fronte dell’esercizio del potere di autotutela è quella di interesse legittimo, con conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, mentre nella seconda fattispecie nella quale viene in rilievo l’inadempimento del beneficiario (che, per quanto sopra diffusamente illustrato, risulta essere pianamente quella occorsa nella presente vicenda) questi è titolare di una situazione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al Giudice Ordinario (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6).”

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