T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione 1) – Sentenza del 04.03.2024 n. 66/2024 – Pres. Passoni – Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione 1) – Sentenza del 04.03.2024 n. 66/2024 – Pres. Passoni – Est. Giardino

“Alla luce di quanto disposto dall’articolo 133, comma 1, lettera f), del codice del processo amministrativo e dell’articolo 53, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, non solo le controversie relative alla determinazione delle indennità conseguenti all’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, ma anche quelle relative alla corresponsione delle stesse rientrano, per espressa disposizione di legge, nella giurisdizione del Giudice ordinario.

L’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall’Amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia su una domanda intesa a ottenere l’adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall’Autorità giurisdizionale.

La procedura speciale sul silenzio presuppone, infatti, l’esistenza in capo all’Amministrazione di una potestà pubblica intesa come esercizio di poteri sollecitati in funzione del perseguimento di interessi pubblici da comporre mediante l’adozione di un determinato provvedimento amministrativo che presuppone, dal lato del privato, l’esistenza di una posizione soggettiva di interesse legittimo.”

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